CBL Cyberbanking & Law

Institut für Rechtsinformatik

Facultad Libre de Derecho de Monterrey

 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (Consob)

Delibera n° 12412



VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 102 comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che stabilisce che coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta;

VISTO l'art. 102 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base al quale la Consob può sospendere in via cautelare l'offerta, "in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari";

VISTO l'art. 94 comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che stabilisce che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione;

VISTO l'art. 99 lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base al quale la Consob può "sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari";

PREMESSO che la Smallxchange.com Ltd., attraverso il sito Internet "www.smallxchange.com", propone un sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dai mercati regolamentati denominato SmallXChange;

PREMESSO che, per quotare una società su SmallXChange è necessario diventare soci della Smallxchange.com Ltd., scambiando una quota delle azioni della società da quotare con azioni della Smallxchange.com Ltd. stessa;

PREMESSO che, gli investitori, per operare su SmallXChange, devono diventare soci della Smallxchange.com Ltd., acquistando azioni della medesima aderendo all'offerta di detti titoli;

PREMESSO che attraverso il suddetto sito vengono offerte al pubblico le quote/azioni dei soggetti quotati sul sistema di scambi organizzati dalla Smallxchange.com Ltd.;

RITENUTO che le suddette offerte di scambio e vendita delle azioni della Smallxchange.com Ltd. e che l'offerta delle azioni/quote delle società che aderiscono al sistema di scambi organizzati creato dalla medesima società costituiscono attività rilevanti ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 102 e 94 del citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività medesime non sono stati posti in essere gli adempimenti prescritti dalle norme da ultimo richiamate e pertanto le attività medesime risultano poste in essere in violazione delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano rispettivamente le offerte pubbliche di acquisto o di scambio e la sollecitazione all'investimento;

D E L I B E R A :

- è sospesa in via cautelare per il periodo di 90 giorni, l'attività consistente nella proposta di scambio delle azioni/quote delle società che intendono quotare i propri titoli nel sistema di scambi organizzati creato dalla Smallxchange.com Ltd., con azioni della Smallxchange.com Ltd. medesima e pubblicizzata attraverso il sito Internet "www.smallxchange.com";

- è sospesa in via cautelare per il periodo di 90 giorni, l'attività consistente nella proposta di vendita delle azioni della Smallxchange.com rivolta ai potenziali investitori che intendono operare nel sistema di scambi organizzati creato dalla Smallxchange.com Ltd., nonché l'attività consistente nell'offerta delle quote/azioni delle società che hanno aderito, ai fini della propria quotazione, al sistema di scambi organizzati medesimo, attività entrambe pubblicizzate attraverso il citato sito Internet "www.smallxchange.com";

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Milano, 2 marzo 2000

IL PRESIDENTE

Salvatore Bragantini