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LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (Consob)
Delibera
n° 12412
VISTA la
legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l'art.
102 comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
che stabilisce che coloro che effettuano un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla
Consob, allegando un documento, destinato alla pubblicazione,
contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari
di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta;
VISTO l'art.
102 comma 3, lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in base al quale la Consob può sospendere in via
cautelare l'offerta, "in caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari";
VISTO l'art.
94 comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che
stabilisce che coloro che intendono effettuare una sollecitazione
all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob,
allegando il prospetto destinato alla pubblicazione;
VISTO l'art.
99 lett. a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in base al quale la Consob può "sospendere in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni la
sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative
norme regolamentari";
PREMESSO
che la Smallxchange.com Ltd., attraverso il sito Internet "www.smallxchange.com",
propone un sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari
fuori dai mercati regolamentati denominato SmallXChange;
PREMESSO
che, per quotare una società su SmallXChange è
necessario diventare soci della Smallxchange.com Ltd., scambiando
una quota delle azioni della società da quotare con azioni
della Smallxchange.com Ltd. stessa;
PREMESSO
che, gli investitori, per operare su SmallXChange, devono diventare
soci della Smallxchange.com Ltd., acquistando azioni della medesima
aderendo all'offerta di detti titoli;
PREMESSO
che attraverso il suddetto sito vengono offerte al pubblico
le quote/azioni dei soggetti quotati sul sistema di scambi organizzati
dalla Smallxchange.com Ltd.;
RITENUTO
che le suddette offerte di scambio e vendita delle azioni della
Smallxchange.com Ltd. e che l'offerta delle azioni/quote delle
società che aderiscono al sistema di scambi organizzati
creato dalla medesima società costituiscono attività
rilevanti ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli
artt. 102 e 94 del citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
CONSIDERATO
che per lo svolgimento delle attività medesime non sono
stati posti in essere gli adempimenti prescritti dalle norme
da ultimo richiamate e pertanto le attività medesime
risultano poste in essere in violazione delle disposizioni di
legge e regolamentari che disciplinano rispettivamente le offerte
pubbliche di acquisto o di scambio e la sollecitazione all'investimento;
D
E L I B E R A :
- è
sospesa in via cautelare per il periodo di 90 giorni, l'attività
consistente nella proposta di scambio delle azioni/quote delle
società che intendono quotare i propri titoli nel sistema
di scambi organizzati creato dalla Smallxchange.com Ltd., con
azioni della Smallxchange.com Ltd. medesima e pubblicizzata
attraverso il sito Internet "www.smallxchange.com";
- è
sospesa in via cautelare per il periodo di 90 giorni, l'attività
consistente nella proposta di vendita delle azioni della Smallxchange.com
rivolta ai potenziali investitori che intendono operare nel
sistema di scambi organizzati creato dalla Smallxchange.com
Ltd., nonché l'attività consistente nell'offerta
delle quote/azioni delle società che hanno aderito, ai
fini della propria quotazione, al sistema di scambi organizzati
medesimo, attività entrambe pubblicizzate attraverso
il citato sito Internet "www.smallxchange.com";
La presente
delibera verrà portata a conoscenza degli interessati
e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione.
Milano,
2 marzo 2000
IL PRESIDENTE
Salvatore Bragantini
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